21 Maggio 2026

Accordo UE-MERCOSUR. Nuovi equilibri competitivi per la filiera delle carni

(di Easyfrontier)

L’avanzamento dell’accordo tra Unione europea e Mercosur segna un passaggio destinato a incidere in modo strutturale sugli equilibri della filiera delle carni. Con le decisioni del Consiglio del 9 gennaio 2026 [1], l’UE ha avviato il percorso per l’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale sugli scambi (ITA) e dell’Accordo di partena­riato (EMPA), trasformando un lungo negoziato in un quadro operativo con effetti concreti per le imprese.

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

Il cuore dell’intesa risiede nella progressiva riduzione dei dazi doganali, che apre il mercato europeo ai pro­dotti provenienti dai principali Paesi del Mercosur, tra cui Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Tuttavia, per i prodotti agricoli più sensibili, e in particolare per le carni, la liberalizzazione non avviene in modo imme­diato e totale. L’accordo introduce infatti un sistema di contingenti tariffari che consente l’ingresso a dazio ridotto o nullo solo entro volumi prestabiliti, mentre al di sopra di tali soglie continuano ad applicarsi le ta­riffe ordinarie. Questo meccanismo, apparentemente tecnico, ha implicazioni molto concrete: nei limiti dei contingenti, il differenziale di costo tra produzione sudamericana ed europea si traduce direttamente in un vantaggio competitivo sul prezzo.

L’accordo introduce nello specifico un sistema di con­tingenti tariffari gestito tramite una “tabella di soppres­sione dei dazi”. Questo meccanismo tecnico opera su due livelli distinti di aliquote:

  1. Aliquote preferenziali (in-quota): entro volumi pre­stabiliti (le quote), i prodotti dei Paesi del Mercosur possono entrare nel mercato comune beneficiando di aliquote drasticamente ridotte o, in molti casi, nulle. Questo genera una pressione competitiva immedia­ta, poiché il differenziale di costo tra la produzione sudamericana (favorita da minori costi della mate­ria prima e standard produttivi differenti) e quella europea si traduce direttamente in un vantaggio di prezzo per l’importatore.
  2. Aliquote ordinarie (out-of-quota): per i volumi che eccedono le quote concordate, continuano ad ap­plicarsi le aliquote ordinarie (erga omnes). Questo funge da valvola di sfogo per evitare che il mercato europeo venga inondato da prodotti a basso costo in quantità illimitate

EFFETTO DOMINO DELLE IMPORTAZIONI: DAI BOVINI SUDAMERICANI AI SALUMI ITALIANI

L’impatto più diretto si concentra sulla carne bovina e, in misura significativa, su quella avicola, segmenti nei quali i Paesi del Mercosur presentano costi di produ­zione sensibilmente inferiori.

Per la filiera suinicola italiana e per l’industria dei salumi, l’effetto non è immediato ma si manifesta attraverso una dinamica più ampia di mercato. Sebbene la carne suina non sia l’obiettivo primario delle importazioni massicce dal Sud America, l’ingresso di grandi volumi di proteine animali (bovino e pollo) a prezzi estre­mamente competitivi grazie alle nuove aliquote può alterare le abitudini di consumo. Una riduzione del prezzo della carne dei concorrenti tende a spostare la domanda, specialmente nei segmenti di mercato più sensibili al fattore prezzo (come la ristorazione collettiva o le private label), creando una pressione al ribasso che colpisce indirettamente anche i prodotti trasformati e i salumi.

MONITORAGGIO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: STRUMENTI DI EQUILIBRIO PER IL MERCATO EUROPEO

Accanto alla liberalizzazione, l’accordo introduce però un elemento di discontinuità rispetto al passato: un sistema strutturato di monitoraggio e intervento. La Commissione europea ha previsto un controllo co­stante sull’andamento delle importazioni, dei prezzi e della produzione interna, con relazioni semestrali indi­rizzate alle istituzioni europee. Questo impianto riflette la consapevolezza della sensibilità del settore carni e della necessità di prevenire squilibri significativi. Per le imprese, ciò significa operare in un mercato più aperto ma anche più regolato, in cui le dinamiche competitive sono osservate e valutate in tempo quasi reale.

Il vero elemento di garanzia per l’industria europea è rappresentato dalle clausole di salvaguardia bilaterali, concepite come uno strumento di intervento rapi­do in caso di perturbazioni del mercato. L’accordo stabilisce parametri precisi per l’attivazione di queste misure, legati sia all’aumento dei volumi importati sia alla dinamica dei prezzi. Essi sono infatti basati su so­glie matematiche:

  1. Criterio del volume: un aumento del volume delle im­portazioni a condizioni preferenziali superiore al 5% su base annua per prodotti soggetti a contingente.
  2. Criterio del prezzo: una diminuzione del prezzo me­dio all’importazione superiore al 5% su base annua, o una situazione in cui il prezzo all’importazione dal Mercosur sia inferiore di almeno il 5% rispetto al prezzo medio praticato sul mercato interno dell’UE per prodotti simili.

Qualora queste condizioni siano soddisfatte, la Commissione ha il potere (e il dovere, su richiesta de­gli Stati membri o delle associazioni di categoria) di aprire un’inchiesta immediata.

Questo sistema introduce un elemento di stabilizza­zione, ma non elimina il rischio competitivo. Le clau­sole di salvaguardia, infatti, non sono automatiche e richiedono la verifica di condizioni precise, oltre a tempi tecnici di attivazione. Nel frattempo, le imprese si tro­vano comunque esposte a una maggiore volatilità dei prezzi e a una concorrenza più intensa nei segmenti standardizzati. La differenza di costo tra le produzioni europee e quelle sudamericane, legata a fattori strut­turali come la disponibilità di materie prime, i costi ambientali e i vincoli normativi, rimane un elemento difficilmente colmabile sul piano del prezzo.

In presenza di una minaccia concreta, la Commissione può intervenire con misure di salvaguardia provvisorie entro un termine massimo di 21 giorni dalla richiesta, per evitare danni difficilmente riparabili alla filiera.

La misura di salvaguardia può assumere forme molto concrete che annullano i benefici dell’accordo, tra cui la sospensione temporanea del calendario di smantella­mento dei dazi e la riduzione della preferenza tariffaria, riportando l’aliquota al livello della nazione più favo­rita (MFN) o all’aliquota base precedente all’accordo.

Queste misure hanno solitamente una durata di due anni, prorogabili per altri due se le condizioni di criticità persistono. È fondamentale notare che queste tutele possono essere attivate anche se il pregiudizio è geo­graficamente concentrato in uno o più Stati membri, offrendo una protezione specifica per cluster produt­tivi come quello italiano.

GIOCARE SUL VALORE: COME REAGISCE LA FILIERA ITALIANA

Per la filiera italiana delle carni trasformate, il nuovo scenario impone una riflessione strategica. La compe­tizione diretta sul costo diventa sempre meno sosteni­bile, mentre acquista centralità la capacità di valorizza­re gli elementi distintivi del prodotto.

Qualità, origine, sicurezza alimentare e legame con il territorio non rappresentano più soltanto fattori identitari, ma veri e propri asset competitivi in un mercato più aperto. Allo stesso tempo, diventa essenziale un monitoraggio costante delle dinamiche internazionali, sia per antici­pare le variazioni dei prezzi delle materie prime sia per cogliere eventuali segnali di squilibrio che potrebbero attivare i meccanismi di tutela europei.

NUOVE REGOLE, STESSA SFIDA: ADATTARSI PER COMPETERE

L’accordo UE-Mercosur, nella sua configurazione attuale, non determina quindi una trasformazione immediata e uniforme del mercato, ma introduce una nuova cornice entro cui si muoveranno le dinamiche competitive dei prossimi anni. La combinazione tra apertura commer­ciale e strumenti di salvaguardia definisce un equilibrio complesso, in cui la capacità delle imprese di adattarsi rapidamente ai cambiamenti sarà determinante. Più che una minaccia o un’opportunità in senso assoluto, l’intesa rappresenta un fattore di accelerazione delle tendenze già in atto, rendendo ancora più evidente la necessità di un posizionamento chiaro e di una stra­tegia industriale coerente.


[1] Council Decision (EU) 2026/183 of 9 January 2026 on the signing and provisional application of the Interim Agreement on Trade between the European Union, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part; disponibile online: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj e Council Decision (EU) 2026/185 of 9 January 2026 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part; disponibile online: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2026/185/oj 

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