26 Marzo 2026

Allergeni: verso regole Ue più chiare sull’etichettatura precauzionale

(di Cristiano Costantino Loddo)

L’etichettatura degli allergeni rappresenta uno degli ambiti di maggior importanza, per gli evidenti legami con aspetti relativi alla salute, della normativa europea sull’informazione alimentare. Dinanzi a un quadro normativo unionale lacunoso, negli anni più recenti diversi Stati membri hanno concentrato l’attenzione, in particolare, sul Precautionary Allergen Labelling (PAL), ossia le indicazioni volontarie utilizzate per segnalare la possibile presenza accidentale di allergeni negli alimenti, generalmente espresse attraverso espressioni come “può contenere” o “may contain”.

In tal contesto, la Commissione europea ha annunciato l’avvio di una fase di consultazione pubblica nell’ambito dell’iniziativa volta a disciplinare in modo più uniforme l’uso di tali indicazioni. L’obiettivo dichiarato è giungere all’adozione di un regolamento di esecuzione previsto indicativamente per il quarto trimestre del 2027, volto a introdurre criteri armonizzati per l’utilizzo dell’etichettatura precauzionale degli allergeni nell’Unione europea.

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La disciplina dell’informazione sugli allergeni è contenuta principalmente, come noto, nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento prevede l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di una delle 14 sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’allegato II quando tali sostanze sono utilizzate intenzionalmente come ingredienti nella preparazione dell’alimento.

Diversamente, la normativa unionale non disciplina in modo specifico la comunicazione della possibile presenza accidentale di allergeni derivante, a esempio, da fenomeni di contaminazione crociata che possono verificarsi durante i processi produttivi o nelle linee di lavorazione. Le indicazioni relative a tali rischi rientrano, pertanto, nella categoria delle informazioni volontarie sugli alimenti, disciplinate dall’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, l’articolo 36, paragrafo 2, stabilisce che le informazioni volontarie devono:

– non indurre in errore il consumatore;
– non essere ambigue o confuse;
– essere, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti.

E proprio lo stesso articolo, al paragrafo 3, attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per disciplinare l’applicazione di tali principi, anche con riferimento alle informazioni sulla presenza eventuale e non intenzionale di allergeni negli alimenti.

LE INIZIATIVE DI SINGOLI STATI MEMBRI

L’assenza di criteri armonizzati per l’utilizzo del PAL ha determinato negli anni un’applicazione estremamente eterogenea a livello operativo sia nel mercato sia nelle autorità degli Stati membri. Alla luce della suddetta mancanza, si comprende talvolta un utilizzo cautelativo delle diciture precauzionali anche in presenza di rischi effettivi di contaminazione minimi. Questa pratica, spesso adottata per ridurre il rischio legale, rischia tuttavia di compromettere l’efficacia informativa dell’etichettatura e finisce per gravare sull’operato delle aziende determinando potenziali squilibri di carattere competitivo fra soggetti economici dei diversi Stati membri. Parallelamente, anche sulla scorta di percorsi indicati da gruppi di esperti internazionali, alcuni Stati membri hanno iniziato a sviluppare linee guida o sistemi nazionali di gestione del rischio allergeni. Esperienze come quelle dei Paesi Bassi o della Spagna indicano un orientamento crescente verso un approccio basato sulla valutazione scientifica del rischio.

L’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In questo contesto si inserisce l’iniziativa della Commissione europea, che mira a colmare una lacuna normativa persistente fin dall’adozione del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Secondo le informazioni preliminari nell’ambito dell’iniziativa “Have Your Say”, il futuro regolamento di esecuzione dovrebbe prevedere che gli operatori del settore alimentare effettuino valutazioni del rischio documentate e scientificamente fondate prima di applicare qualsiasi indicazione PAL.
Tra i temi oggetto di discussione dovrebbero figurare, inoltre:

– la definizione di soglie di riferimento per gli allergeni;
– la possibile standardizzazione delle diciture utilizzabili in etichetta;
– lo sviluppo di metodologie comuni di valutazione del rischio.

In tal contesto, la Commissione avvierà nei prossimi mesi una consultazione pubblica in cui le imprese alimentari, le associazioni dei consumatori, le autorità nazionali e la comunità scientifica potranno fornire contributi tecnici e osservazioni. L’adozione dell’atto di esecuzione è prevista indicativamente entro il 2027, con l’obiettivo di introdurre regole uniformi sull’uso del PAL in tutta l’Unione europea.

LE PROSPETTIVE DELL’INTRODUZIONE DI UN SISTEMA ARMONIZZATO

L’introduzione di un sistema armonizzato di etichettatura precauzionale degli allergeni potrebbe produrre diversi benefici. In particolare:

– fornire informazioni più chiare e affidabili ai consumatori allergici;
– evitare un uso eccessivamente prudenziale delle diciture “può contenere”, che spesso limita inutilmente la scelta dei prodotti alimentari;
– garantire condizioni di concorrenza più uniformi nel mercato unico per le imprese del settore alimentare.

Per gli operatori economici, l’avvio della consultazione rappresenta quindi un passaggio significativo, destinato a incidere in prospettiva sulle modalità di gestione del rischio allergeni e sulle strategie di etichettatura dei prodotti.

Una disciplina più chiara e armonizzata potrebbe infatti rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo al contempo maggiore certezza giuridica agli operatori del mercato alimentare unionale.

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