24 Giugno 2026
Approvato il DDL sugli illeciti agroalimentari
(Di Cristiano Costantino Loddo)
Con l’approvazione definitiva del disegno di legge recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, avvenuta lo scorso 15 aprile 2026, il legislatore interviene in modo strutturale nella tutela del patrimonio agroalimentare, il quale diviene, con tale novella legislativa, autonomo bene giuridico nel sistema punitivo italiano. Il provvedimento, pubblicato lo scorso 14 maggio in Gazzetta Ufficiale, ridisegna il sistema di contrasto agli illeciti agroalimentari con un articolato iter che giunge a conclusione dopo circa un decennio in cui diversi progetti di riforma non erano giunti ad approvazione; di rilievo l’interlocuzione fra il Governo e il sistema confindustriale nel ricondurre alcuni aspetti delle prime versioni del DDL ai principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e offensività, emendando specifiche fattispecie di reato e i relativi profili sanzionatori.
La ridefinizione del sistema sanzionatorio
Il testo approvato è costituito da ventuno articoli, in cui emergono, in particolare, il Titolo I dedicato alle “Sanzioni penali” e il Titolo II dedicato alle “Sanzioni amministrative”. Complessivamente, l’intervento di riforma apporta:
- la ridefinizione del sistema sanzionatorio penale, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici (frode alimentare all’articolo 517-sexies e commercio di alimenti con segni mendaci all’articolo 517-septies), la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per fattispecie già presenti, l’ampliamento delle ipotesi di applicazione delle misure accessorie e delle confische;
- l’estensione della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai reati agroalimentari di maggiore gravità;
- il rafforzamento degli strumenti di controllo e di tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva agroalimentare.
Riforma agroalimentare: nuovi reati, sanzioni e strumenti di controllo
Nel dettaglio, si evidenziano alcuni profili di interesse per il comparto negli articoli della novella:
- l’articolo 1 introduce uno specifico Capo II-bis al Titolo VIII del libro II del Codice penale “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”; inserisce i nuovi reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci; modifica le fattispecie di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari inasprendone il trattamento sanzionatorio; trasforma la fattispecie originariamente prevista come autonomo reato di agropirateria in una circostanza aggravante dei reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci;
- l’articolo 2 apporta modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione al fine di armonizzare i profili processuali con la riforma della disciplinare relativa ai reati agroalimentari;
- l’articolo 3 include il reato di “Commercio di alimenti con segni mendaci” tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità a favore dei soggetti di polizia giudiziaria che agiscono in operazioni sotto copertura;
- l’articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall’applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge 350/2003 (legge finanziaria per l’anno 2004);
- l’articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti DOP e IGP realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori, utilizzabile su base volontaria;
- l’articolo 7 introduce modifiche al D.Lgs. 297/2004 in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche, recependo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023 circa l’incostituzionalità dell’articolo 4 del predetto decreto nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa anziché ricompresa entro un minimo e un massimo determinati. Inoltre, stabilisce, per le ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi pecuniari verso l’organismo delegato e il consorzio di tutela, la possibilità di inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, l’utilizzo della DOP/IGP;
- l’articolo 8, intervenendo sull’articolo 2 del D.Lgs. 190/2006, in materia di sanzioni per le violazioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, ridetermina le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento in materia di rintracciabilità degli alimenti;
- l’articolo 9 apporta modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali d’informazione (articolo 3 del D.Lgs. 231/2017), in materia di denominazione dell’alimento (articolo 8 del D.Lgs. 231/2017), in materia di elenco degli ingredienti (articolo 9 del D.Lgs. 231/2017) e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza (articolo 13 del D.Lgs. 231/2017), prevedendo un generale inasprimento sanzionatorio;
- l’articolo 15 introduce la procedura del “blocco ufficiale temporaneo” (articolo 18.bis della legge 689/1981) disposto dall’organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui vengano rilevate violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale.
Un ulteriore elemento di rilievo della riforma è rappresentato dal riconoscimento normativo formale della Cabina di regia nazionale per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare (articolo 16) con funzioni di coordinamento tra le diverse autorità competenti, al fine di evitare sovrapposizioni e rendere più efficiente l’azione ispettiva.
