17 Maggio 2024

Aromatizzanti di affumicatura

(di Michele Spangaro)

Dal 1° luglio 2024, otto aromatizzanti di affumicatura non saranno più autorizzati a seguito dei recenti pareri EFSA sulla loro sicurezza. I prodotti del settore potranno tuttavia continuare a utilizzarli per altri 5 anni, fino al 1° luglio 2029.

Il Comitato Permanente per le Piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF), il 24 aprile 2024, ha adottato un regolamento di esecuzione della Commissione europea che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall’elenco dell’Unione dei prodotti primari autorizzati per gli aromatizzanti di affumicatura. In pratica sancisce la non ri-autorizzazione degli otto aromatizzanti di affumicatura la cui sicurezza è stata recentemente valutata negativamente dall’EFSA (per altri due prodotti, attualmente sul mercato dell’UE, non è stato chiesto il rinnovo dell’autorizzazione). Tuttavia, grazie al lavoro dell’Associazione in coordinamento con il Clitravi, il Ministero della Salute e grazie all’approccio costruttivo della Commissione europea, i prodotti del settore potranno continuare a utilizzare tali sostanze per altri 5 anni fino al 1° luglio 2029. I prodotti immessi sul mercato prima di tale data potranno essere commercializzati fino al raggiungimento della data di scadenza.

CONTESTO

Secondo le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 2065/2003, l’impiego degli aromatizzanti di affumicatura nei e sui prodotti alimentari è autorizzato soltanto laddove risulti sufficientemente dimostrato che non pone rischi per la salute umana e non induce in errore il consumatore.

È vietato immettere sul mercato un aromatizzante di affumicatura o prodotti alimentari nei quali o sui quali esso sia presente, qualora l’aromatizzante medesimo non sia un prodotto primario autorizzato oppure non sia da esso derivato e non siano rispettate le condizioni d’impiego previste dall’autorizzazione, di cui all’art. 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2065/2003. È compito dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) verificare la sicurezza del prodotto e dell’impiego in cui esso è destinato ed elaborare un relativo parere che viene in seguito pubblicato.

PARERI EFSA DEL NOVEMBRE 2023

Il 16 novembre 2023, l’EFSA ha pubblicato otto pareri scientifici sulla sicurezza dei seguenti aromatizzanti di affumicatura, già presenti sul mercato dell’UE:

  1. SF-001 “proFagus Smoke R714” (precedentemente denominato “Scansmoke PB 1110”);
  2. SF-002 “Zesti Smoke Code 10”;
  3. SF-003 “Smoke Concentration 809045”;
  4. SF-004 “Scansmoke SEF7525”,
  5. SF-005 “SmokeEx C-10”;
  6. SF-006 “SmokEz Enviro-23”;
  7. SF-008 “proFagus Smoke R709”;
  8. SF-009 “Fumokomp Conc.” (precedentemente denominato “Fumokomp”).

A norma dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 2065/2023, le autorizzazioni sono rinnovabili per un periodo di dieci anni, su richiesta presentata dal titolare dell’autorizzazione alla Commissione. Per gli otto aromatizzanti di affumicatura, recentemente valutati da EFSA e presenti sul mercato dell’UE da 10 anni, i richiedenti avevano chiesto alla Commissione europea di prorogarne le autorizzazioni per ulteriori 10 anni. Per altri due prodotti, attualmente sul mercato dell’UE, non è stato chiesto il rinnovo dell’autorizzazione. Negli anni passati, tra il 2009 e il 2012, l’EFSA aveva sottoposto a valutazione questi aromatizzanti e fornito la base scientifica necessaria alla Commissione europea e agli Stati membri dell’UE per autorizzarne o meno l’uso nei o sui prodotti alimentari.

Gli esperti scientifici, per la maggior parte di tali prodotti, avevano individuato problemi di sicurezza, a causa di un insufficiente margine di sicurezza in merito ai tenori di uso proposti. Pertanto, da parte della Commissione europea e degli Stati membri dell’UE, furono rivisti i livelli di utilizzo proposti dalle aziende richiedenti, e di conseguenza ridotto l’uso ammesso negli alimenti. Per quanto concerne l’attuale valutazione (pubblicata il 16 novembre 2023), sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, gli esperti scientifici non hanno potuto escludere problemi di genotossicità per nessuno degli otto aromatizzanti di affumicatura. Infatti, per questo tipo di tossicità non è possibile stabilire un livello di sicurezza.

L’EFSA ha così concluso che sei degli aromatizzanti di affumicatura valutati contengono alcune sostanze genotossiche e destano pertanto preoccupazioni in termini di sicurezza per l’uomo. Per gli altri due, non hanno potuto escludere problemi di sicurezza a causa della mancanza di dati.

In merito ai pareri pubblicati è necessario fare alcune considerazioni:

  • Per valutare i nuovi dati presentati dai richiedenti è stata applicata una metodologia aggiornata descritta nella guida scientifica aggiornata EFSA nel 2021, non disponibile al momento della prima valutazione scientifica. Secondo quanto riportato nella guida in oggetto, se un singolo componente di una miscela complessa (come gli aromatizzanti di affumicatura) sia comprovatamente genotossico, l’intera miscela va considerata genotossica. Per questo motivo le preoccupazioni dell’EFSA non riguardano la miscela completa, ma piuttosto due componenti della miscela: le sostanze chimiche “benzene-1,2-diol”, che è una sostanza aromatizzante autorizzata nell’UE, e “furano-2(5H)-one”, che è un componente comune formato a caldo presente in diversi alimenti.
  • I test di sicurezza richiesti dall’EFSA sono stati completati utilizzando livelli di dosaggio più elevati possibili. Per la precisione, i prodotti primari (la miscela completa) sono stati testati a livelli di molto superiori alle quantità che gli esseri umani ragionevolmente assumerebbero quotidianamente. Dopo la pubblicazione dei pareri, l’EFSA ha pubblicato una sessione di domande e risposte con il Presidente del gruppo di lavoro dell’EFSA sugli aromi (Dr. Wim Mennes), nella quale si chiariscono i punti di cui sopra e si sottolinea che l’EFSA adotta un approccio conservativo nelle sue valutazioni, nel senso che considera gli scenari peggiori per stimare pericoli e rischi.

ITER LEGISLATIVO POST VALUTAZIONE EFSA

Una volta che l’EFSA fornisce una valutazione del rischio, spetta ai gestori del rischio (la Commissione europea e gli Stati Membri) prendere una decisione finale sul rinnovo delle autorizzazioni esistenti. La decisione tiene conto del parere dell’EFSA, ma valuta attentamente anche l’impatto socioeconomico associato al rinnovo o meno dell’autorizzazione. Visto che non fu presa nessuna decisione prima del 1° dicembre 2023, è scattata automaticamente una proroga delle autorizzazioni di sei mesi. Questo significa che i summenzionati aromi possono rimanere sul mercato fino al 1° luglio 2024.

Nel corso di diverse riunioni tenutesi a Bruxelles tra Commissione e Stati membri sono state sottoposte a un riesame le osservazioni scritte ricevute. A riguardo, diversi Stati Membri, tra cui l’Italia, hanno evidenziato criticità legate alla revoca di tali aromi di affumicatura.

Criticità legate alla mancanza di valide alternative e all’eventuale tempistica proposta. Tuttavia, l’orientamento della Commissione europea e di diversi Stati Membri è sempre stato a favore della non autorizzazione degli otto aromatizzanti di affumicatura, segnalando, però, che l’eventuale tempistica proposta per la revoca di tali aromi (1° luglio 2024) risulterebbe essere troppo breve per permettere alle industrie interessate di trovare delle valide tecniche alternative.

ATTIVITÀ DI ASSICA NEGLI ULTIMI MESI

ASSICA si è da subito attivata, in coordinamento con il CLITRAVI, portando all’attenzione della Commissione europeo e del Ministero della Salute la necessità di trovare una soluzione che possa conciliare le esigenze tecnologiche con la tutela della salute. Visto che il perimetro legislativo in cui muoversi non lasciava aperte molte strade abbiamo sempre capito perfettamente la posizione della Commissione e le conseguenti difficoltà del Ministero.

Tuttavia, con la massima pragmaticità ed evitando discussioni sterili e inutili (fondatezza e metodo della valutazione EFSA, caratteristiche ed effetti dell’affumicatura tradizionale etc), ASSICA ha continuato a sottolineare l’assoluta necessità che la Commissione europea proponga una via d’uscita che permetta – nel rispetto della salute pubblica – alle aziende interessate di subire il minor danno possibile.

ASSICA ha cercato con successo di fare leva sulle zone d’ombra di questa vicenda, che lascia perplessi. La repentina inversione a “U” rispetto a quella che l’UE ha recentemente descritto come la “migliore tecnica disponibile” per affumicare i prodotti alimentari, la mancanza di un vero e proprio controllo di integrità che confronti i risultati EFSA con la produzione effettiva e i volumi di vendita dei SFPPs (smoke flavouring primary products) etc. Tenendo presente quanto sopra, ritenevamo che la tempistica proposta per la revoca di tali aromi (1° luglio 2024) risultasse essere troppo breve per permettere alle aziende interessate di trovare delle valide tecniche alternative.

In merito alle alternative ci risulta esistere la possibilità che i produttori di tali aromi possano isolare ed estrapolare le due sostanze che sollevano dubbi sulla loro tossicità. Ne risulterebbe un nuovo prodotto che però dovrebbe seguire nuovamente tutto l’iter di autorizzazione dell’EFSA. Un’operazione che necessiterebbe di tempo: un paio di anni per la ricerca e sviluppo del nuovo “aroma” e circa tre anni per l’autorizzazione EFSA. Per questo ASSICA ha sempre operato per fare in modo che – qualora non si fossero trovate altre soluzioni di gestione del rischio – un ipotetico periodo transitorio non avrebbe potuto non tenere conto di tali tempistiche.

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