17 Settembre 2024

La Direttiva Greenwashing e la normativa sui Green Claims

(Di Silvia Bucci)

Con le recenti proposte normative, la Commissione sta predisponendo una serie di misure per affrontare il Green Deal e garantire che i consumatori abbiano la possibilità di compiere scelte più informate, fornendo le disposizioni per una corretta comunicazione ambientale e assicurando la fondatezza delle dichiarazioni ambientali sulla base degli impatti ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti.

In particolare, si fa riferimento alla proposta di direttiva Green Claims e alla direttiva n. 825/2024, c.d. greenwashing (dichiarazioni ambientali ingannevoli).

ITER DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA GREEN CLAIMS
Il 22 marzo 2023, la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Green Claims), che propone criteri comuni contro il greenwashing e le dichiarazioni ambientali ingannevoli su diversi prodotti commerciali.

La proposta non solo integra il divieto di greenwashing già approvato dall’UE con la direttiva n. 825/2024, ma definisce il tipo di informazioni che le imprese devono fornire per giustificare le loro dichiarazioni di marketing ambientale, fornendo un quadro di riferimento con specifiche scadenze per la verifica delle prove e l’approvazione delle dichiarazioni.

La proposta obbligherebbe le imprese a rispettare dei requisiti nel comprovare e comunicare le dichiarazioni verdi e conferirebbe a verificatori indipendenti il potere di dimostrare l’evidenza scientifica delle dichiarazioni ambientali delle imprese, le quali dovranno sostenere le loro affermazioni con prove scientifiche che tengano conto degli standard ambientali.

Il 17 giugno scorso, il Consiglio ha adottato la sua posizione negoziale in merito alla proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali. In particolare, l’orientamento generale della direttiva:

  • Riguarda le dichiarazioni ambientali e i sistemi di etichettatura espliciti e facoltativi, scritti o orali (con obblighi e requisiti distinti che si applicano rispettivamente alle indicazioni e ai sistemi di etichettatura) e si applica ai sistemi di etichettatura esistenti e futuri.
  • Contiene un elenco non esaustivo degli atti legislativi dell’Unione che disciplinano i sistemi di etichettatura ambientale o le asserzioni ambientali esplicite che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva (manca, tuttavia, il riferimento specifico al nuovo Regolamento Imballaggi).
  • Mantiene nell’ambito di applicazione i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica istituiti dalle autorità pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione, esentando dalla verifica i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica EN ISO 14024 di tipo 1, a condizione che siano ufficialmente riconosciuti nello Stato membro e siano conformi ai requisiti della direttiva.
  • Introduce nuovi requisiti per dimostrare le dichiarazioni relative al clima, comprese quelle relative ai crediti di carbonio. Comprende l’obbligo di fornire informazioni sul tipo e sulla quantità di crediti di carbonio e se sono permanenti o temporanei, tra gli altri.

L’approccio generale del Consiglio costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della direttiva. I negoziati dovrebbero iniziare nel nuovo ciclo legislativo.

DIRETTIVA N. 825/2024
Con la direttiva n. 825/2024 (cd. direttiva greenwashing) vengono apportate modifiche importanti alla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali e alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva è in vigore dal 26 marzo scorso. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per adottare la direttiva.

Si tratta di un primo importante cambiamento in materia di comunicazione e di pubblicità su tematiche ambientali, mediante una maggiore tutela del consumatore dalle pratiche sleali.
In particolare, l’elenco delle pratiche commerciali ritenute sleali è esteso anche alle pratiche legate all’obsolescenza precoce dei prodotti e al greenwashing, ovvero alle dichiarazioni ambientali ingannevoli.
Per questi motivi, è stato modificato l’Allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche, in assenza di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.

Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “eco”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”, “rispettoso dal punto di vista ambientale”, “rispettoso dal punto di vista del clima”, “che salvaguarda l’ambiente”, “rispettoso in termini di emissioni di carbonio”, “neutrale in termini di emissioni di carbonio”, “positivo in termini di emissioni di carbonio”, “neutrale dal punto di vista climatico”, “efficiente sotto il profilo energetico”, “biodegradabile”, “a base biologica” o asserzioni analoghe, che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche devono essere vietate se non è dimostrata l’effettiva eccellenza delle prestazioni ambientali o se la dichiarazione non è spiegata in termini chiari ed evidenti.

La proposta di direttiva Green Claims una volta definita e pubblicata, andrà ad affiancarsi alla direttiva 825/2024, completando il quadro normativo.

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