29 Aprile 2026
Nuovo regolamento imballaggi: documento di orientamento e FAQ
(Di Cristiano Costantino Loddo)
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), la Commissione europea ha pubblicato il Guidance Document on Packaging and Packaging Waste Regulation, destinato a supportare l’attuazione del nuovo quadro normativo. Il documento fornisce indicazioni operative sui profili più complessi e controversi della disciplina, con l’obiettivo di favorire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni nell’Unione europea e agevolare la conformità da parte degli operatori economici e degli Stati membri.
Attualmente disponibile in versione preliminare, il testo sarà a breve tradotto nelle lingue ufficiali dell’Unione europea e successivamente adottato in via formale. Unitamente a tale documento, la Commissione ha inoltre avviato ulteriori iniziative di accompagnamento all’implementazione del regolamento. Contestualmente alla pubblicazione del documento di orientamento, la Commissione europea ha inoltre diffuso una raccolta di FAQ, volta a fornire ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi sui contenuti del nuovo regolamento. Di seguito si illustrano i principali profili di interesse affrontati nei documenti sopra richiamati:

Definizione di imballaggio
La qualificazione di un prodotto come imballaggio deve essere effettuata caso per caso, sulla base della funzione (contenere, proteggere, trasportare, presentare) e dell’uso concreto. L’elenco dell’allegato è solo indicativo. La Commissione offre chiarimenti su vassoi per carne, film sottovuoto, confezioni MAP e involucri di salsiccia, ai fini del PPWR.
Distinzione tra “manufacturer” e “producer”
Il “manufacturer” è il soggetto che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa. Il “producer” è, invece, il soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). I due ruoli non coincidono necessariamente, soprattutto nelle filiere complesse e transfrontaliere.
Importatore e status delle filiali
Una “branch” non è considerata un’entità giuridica autonoma e non può qualificarsi come importatore. È necessario che vi sia un soggetto giuridico stabilito nell’UE o un rappresentante autorizzato.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
I limiti si applicano dal 12 agosto 2026 e non è previsto alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte. Viene, inoltre, proposto un approccio in più fasi per la verifica della conformità (fluoro totale, verifica della natura del fluoro, analisi specifiche PFAS).
Riciclabilità degli imballaggi
L’obbligo generale si applica dal 2026, ma i criteri tecnici completi saranno definiti successivamente: il design for recycling dal 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati) e il requisito di riciclo su larga scala dal 2035. Fino ad allora, si applicheranno standard esistenti.
Contenuto riciclato ed esenzioni
Sono previste esenzioni, ad esempio per imballaggi a contatto con alimenti o in assenza di tecnologie adeguate, ma queste devono essere dimostrate tramite documentazione tecnica dettagliata; l’onere della prova ricade sulle imprese. Le linee guida confermano che i prodotti DOP e IGP beneficeranno di un’esenzione specifica se la forma del packaging è richiesta dal regime di qualità.
Compostabilità
È limitata a specifiche applicazioni e, in alcuni casi, può essere richiesta dagli Stati membri. Tuttavia, devono essere rispettate condizioni precise per evitare contaminazioni dei flussi di rifiuti. Viene chiarito che il compostaggio domestico non è equivalente a quello industriale e può essere applicato solo in contesti controllati.
Minimizzazione degli imballaggi
Dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Il marketing e l’accettazione del consumatore non sono più considerati criteri validi per giustificare un eccesso di imballaggio. Sono previsti standard tecnici per supportare la verifica.
Etichettatura
È prevista una piena armonizzazione a livello UE. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali paralleli e l’etichettatura dovrà seguire specifiche comuni. Alcune informazioni, come quelle relative all’EPR, dovranno essere fornite in formato digitale.
Riutilizzo (reuse)
I target di riutilizzo si applicano in funzione del tipo di imballaggio e del contesto di utilizzo. La Commissione chiarisce che la fattibilità tecnica, ad esempio la presenza di residui o contaminazioni, è un elemento determinante per valutare la possibilità di riutilizzo.
Rapporto tra PPWR e direttiva SUP (plastiche monouso)
Il PPWR prevale per specifiche categorie di imballaggi. Viene inoltre chiarito che gli imballaggi contenenti più del 5% di plastica sono considerati plastici ai fini dell’applicazione dei divieti.
Raccolta differenziata e sistemi DRS
È fissato un obiettivo del 90% di raccolta entro il 2029 per alcune categorie di imballaggi, con obbligo di introdurre sistemi di deposito cauzionale (DRS), salvo specifiche esenzioni. Sono previsti obblighi anche per gli operatori transfrontalieri.
La sezione FAQ sarà aggiornata nei prossimi mesi in base alle richieste degli operatori. Come noto, pur facendo chiarezza sulle principali disposizioni del nuovo regolamento, il documento di orientamento e le FAQ non sostituiscono, non integrano e non modificano le disposizioni del PPWR. Sono in preparazione diversi atti delegati e di esecuzione, inclusi quelli relativi ai formati armonizzati di registrazione e rendicontazione per la responsabilità estesa del produttore, all’etichettatura per la corretta selezione dei rifiuti da parte dei consumatori, al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica e ai criteri di riciclabilità.
