19 Settembre 2026
Prodotti composti
(Di Stefania Turco)
La Commissione europea ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4.6.2026, la “Comunicazione sull’attuazione delle prescrizioni riguardanti i prodotti composti (C/2026/3013)”. La Comunicazione in oggetto mira a chiarire gli aspetti relativi all’applicazione della normativa dell’Unione europea in tema di prodotti composti (PCom), ossia alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (ad esempio carne, pesce, latticini o uova), al fine della sua uniformazione interpretativa.
Il documento non introduce nuovi obblighi ma chiarisce alcuni profili che negli anni hanno dato luogo a interpretazioni non sempre omogenee, in particolare con riferimento alla qualificazione dei prodotti, agli stabilimenti soggetti a riconoscimento e alle prescrizioni applicabili; ciò a beneficio delle autorità competenti e degli operatori della filiera alimentare. Il punto di partenza di tale documento di orientamento è stato il parere scientifico dell’EFSA del 2012, che ha valutato i rischi microbiologici associati ai PCom.
Nello specifico, secondo l’EFSA i fattori che influenzano la sopravvivenza e la crescita dei microrganismi sono: l’attività dell’acqua (aw), il pH, la temperatura e la durata della conservazione, i trattamenti, nonché l’intensità e la durata di altri trattamenti fisici non termici applicati. Di conseguenza, per valutare il rischio sanitario di un PCom è necessario considerare le sue caratteristiche di conservazione, la composizione, il tipo di trasformazione subita e le eventuali ulteriori manipolazioni. A tal fine, la classificazione dei PCom dovrà essere basata sul rischio effettivo per la salute pubblica e la sanità animale.
Pertanto, la percentuale di prodotti di origine animale (PTOA) contenuta nei PCom non costituisce più un criterio di classificazione. Sulla base di quanto esposto, i PCom sono stati suddivisi in cinque categorie (per la relativa classificazione e la descrizione delle singole categorie si rinvia alla Comunicazione della Commissione).

IL CONTESTO GIURIDICO
I prodotti composti (PCom) sono definiti dall’articolo 2, punto 21), del Regolamento delegato (UE) 2022/2292 come “alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale”. Tale definizione non è presente né nel Regolamento (CE) n. 852/2004 né nel Regolamento (CE) n. 853/2004. Secondo le disposizioni vigenti, i PCom devono essere prodotti, immessi sul mercato ed entrare nell’Unione conformemente alle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 e ai requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004. In tal contesto, nel documento della Commissione viene chiarito che:
– le disposizioni del Reg. (CE) n. 853/2004 si applicano solo alla produzione di PTOA presenti nei PCom e restano esclusi da tale ambito di applicazione di prodotti composti. All’allegato I, punto 7, del medesimo regolamento sono riportate le definizioni di alcune categorie di PTOA che costituiscono componenti essenziali dei prodotti composti;
– lo stabilimento che si occupa dell’assemblaggio di un PCom non è soggetto all’obbligo di riconoscimento da parte dell’Autorità competente.
Tuttavia, se produce anche PTOA, ossia trasforma il prodotto non trasformato di origine animale, tale stabilimento deve essere riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 853/2004 e rispettare le pertinenti norme in materia di igiene stabilite nel regolamento.
ESEMPI DI PRODOTTI COMPOSTI CHE NON RIENTRANO/RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Il documento della Commissione al punto 3 riporta alcuni esempi di: – prodotti alimentari che contengono sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale che, in quanto prodotti composti, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, come ad esempio la pizza con il salame;
– prodotti alimentari che contengono sia prodotti di origine vegetale sia prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, in quanto:
– i prodotti di origine animale non sono trasformati durante il processo di produzione (es. spiedini con carne e verdure fresche);
– la loro produzione consiste essenzialmente nella trasformazione di PTOA (es: salsicce cotte con aggiunta di aglio o soia, che rimangono prodotti a base di carne; salame con pistacchi, che rimane un prodotto a base di carne; pollo impanato trasformato con pancetta e formaggio, che rimane un PTOA).
Infine, il documento prende in considerazione anche i prodotti alimentari in cui diversi PTOA sono miscelati o assemblati, senza l’aggiunta di alcun prodotto di origine vegetale. In tal caso, la trasformazione dei vari prodotti di origine animale è soggetta al Regolamento (CE) n. 853/2004 (es. spiedini preparati con due diversi tipi di carne).
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Gli operatori del settore alimentare responsabili di stabilimenti soggetti al riconoscimento a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004 devono assicurare che tutti i prodotti di origine animale che immettono sul mercato, prima che lascino lo stabilimento di produzione, rechino un marchio di identificazione. Tale requisito non è richiesto per i PCom.
Tuttavia, uno stabilimento riconosciuto dall’UE e inserito negli appositi elenchi che produce anche PCom, può apporre ai suddetti PCom il marchio di identificazione previsto per i prodotti di origine animale in essi contenuti, conformemente all’allegato II, sezione I, punto B.7, del Regolamento (CE) n. 853/2004.

