23 Gennaio 2024

Whistleblowing: l’organizzazione aziendale alla prova del cambiamento

(Di Cristiano Loddo)

“To blow the whistle”: soffiare nel fischietto. Questa particolare derivazione etimologica narra con immediatezza il senso e la dinamica del fenomeno whistleblowing: la segnalazione, da parte di un dipendente o di altro soggetto interessato di un’organizzazione pubblica o privata, di potenziali o effettive attività illecite/fraudolente/irregolari di cui sia venuto a conoscenza all’interno del proprio ambito lavorativo.

La sua importanza, nel contesto delle organizzazioni complesse, è ben descritta nel Report “Occupational Fraud 2022: a Report to the Nations” elaborato dall’Association of Certified Fraud Examiners, il quale evidenzia come le segnalazioni costituiscano elementi cruciali per una più rapida individuazione delle frodi e strumenti fondamentali per proteggere un’organizzazione da potenziali danni.

COMPLIANCE INTEGRATA

Il whistleblowing è strumento che rientra e “vive” appieno nel contesto di compliance integrata: schema ineludibile per le aziende moderne chiamate a plasmare l’insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e misurazione, la gestione dei rischi di impresa. Compliance integrata che costituisce con la sostenibilità un binomio inscindibile. Un concetto noto per i lettori de L’Industria delle Carni e dei Salumi – ma che al contempo merita di essere costantemente sottolineato – è la declinazione di sostenibilità quale principio multidimensionale che annovera principi e temi di matrice ambientale, economica e sociale.

E in tale ottica il whistleblowing ne è chiara rappresentazione e declinazione: sotto il profilo ambientale, la costruzione di un efficace meccanismo di whistleblowing consente di segnalare attività dannose per l’ecosistema; sotto il profilo economico può assolvere a un ruolo preventivo e correttivo rispetto a condotte fraudolente e di malversazione, proteggendo in tal modo gli interessi finanziari dell’azienda; infine, sul fronte sociale, è in grado di favorire la salvaguardia dei diritti dei soggetti alla stessa appartenenti, prevenendo discriminazioni e abusi.

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La necessità di incentivare l’emersione della conoscenza di condotte pregiudizievoli in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, degli interessi pubblici (nazionali e sovranazionali) ha condotto all’esigenza di individuare soluzioni per tutelare l’identità del whistleblower (il segnalante) ponendo lo stesso al riparo da ritorsioni e discriminazioni conseguenti alla segnalazione effettuata.

Se nell’ultimo decennio la disciplina e le tutele sono state limitate al settore pubblico e agli enti dotati del modello ex D.Lgs. 231/2001, lo snodo nel contesto italiano è stato rappresentato, nel 2023, dall’attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1937 tramite il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In un unico testo normativo è stata così ricompresa l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai whistleblower sia del settore pubblico che del settore privato. Nell’ambito di quest’ultimo, l’entrata in vigore delle norme e il relativo obbligo per gli enti privati di conformarsi sono stati fissati in due diverse fasi:

  • data 15 luglio, termine entro il quale hanno dovuto creare canali di segnalazione e istituire le tutele gli enti privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti a tempo determinato o indeterminato, pari o superiore a 250;
  • data 17 dicembre, termine con il quale è sorto l’obbligo per gli enti che hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati.

A poter essere segnalati, mediante un canale interno di segnalazione:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite o violazione dei modelli rilevanti ex D.Lgs. 231/01;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti UE o nazionali relativi a numerosi settori (es. sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Le particolari connessioni con le procedure interne, con gli assetti organizzativi e con la protezione della riservatezza hanno imposto e impongono un particolare impegno per le aziende: in tal senso soluzioni per l’implementazione nel contesto aziendale e ausili nella risoluzione dei numerosi aspetti problematici possono essere ricavati dalla “Guida operativa per gli enti privati” redatta da Confindustria e pubblicata nello scorso ottobre 2023.

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