10/10/2017
Classificazione delle carcasse suine
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 luglio scorso sono stati pubblicati due regolamenti che integrano e forniscono le modalità di applicazione del Reg. 1308/2013, per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore l’11 luglio 2017 e si applicheranno dall’11 luglio 2018.
Regolamento delegato (UE) 2017/1182 del 20 aprile 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013
Con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono state apportate integrazioni al Reg. 1308/2013 per quanto concerne le condizioni relative all’applicazione uniforme della classificazione delle carcasse e alla rilevazione dei prezzi. Il Capo I del Regolamento comprende: deroghe alla classificazione obbligatoria, disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione dei prezzi, classificazione, pesatura, e marchiatura delle carcasse.
Per quanto concerne le deroghe, all’articolo 2 è prevista l’esenzione alla classificazione obbligatoria delle carcasse per i macelli suini che abbattono meno di 500 suini come media settimanale annua, anziché 200 suini come avviene attualmente. Tale aspetto risulta essere secondario per il settore poiché c’è l’interesse di classificare le carcasse con la finalità di destinarle al circuito DOP.
La suddetta deroga viene estesa anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse. Tenendo conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino e che la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi (E-S), il Reg. (UE) 2017/1182 autorizza gli Stati membri a suddividere ulteriormente le stesse in sotto-classi, così da assicurarne la differenziazione.
Gli Stati membri, ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra. Fatte salve le disposizioni relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato (Allegato punto IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013), nel regolamento si precisa che nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può es-sere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
La classificazione della carcassa deve essere effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo. La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura – art.11 del regolamento – se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro. Le carcasse suine devono essere pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, comunque non oltre 45 minuti dopo la giugulazione dell’animale. Se in un determinato macello di suini risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l’autorità competente può consentire che la prevista detrazione del peso del 2%:
a) sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d’ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti;
b) possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione per mezzo di un timbro o di un etichetta che indichino almeno per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il marchio deve essere apposto sulla superficie esterna della carcassa, mentre l’etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa. Al Capo II del Regolamento sono riportate le disposizioni relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
Al Capo I del Regolamento (UE) 2017/1184 vengono indicate le disposizioni relative alla classificazione delle carcasse e dei controlli in loco. In particolare, vengono definite le modalità di comunicazione dei risultati della classificazione e gli elementi che dovranno essere indicati per ogni carcassa. In tutti i macelli che applicano la classificazione delle carcasse obbligatoria sono previsti controlli in loco da parte di un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. Ciò al fine di verificare l’affidabilità delle prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di classificazione applicati.