09/03/2020

Emergenza Coronavirus: aggiornamenti (23 marzo)

Con riferimento all’emanazione nelle prime ore della giornata dell’8 marzo 2020 di un nuovo specifico DPCM per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, informiamo che il governo abroga i precedenti DPCM 1 marzo e 4 marzo e introduce alcune importanti novità.

Si conferma che le attività di impresa sono salvaguardate così come i trasporti e la circolazione delle merci.
Resta inteso che ASSICA sta cercando di ottenere, da parte delle Istituzioni preposte, risposte dettagliate ai numerosi quesiti interpretativi posti da parte delle aziende associate e tornerà quanto prima sull’argomento per fornire tutte le delucidazioni necessarie.

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+ 8 marzo 2020 +

Il nuovo DPCM introduce una nuova zona di contenimento e sorveglianza che comprende:

il territorio della regione Lombardia e i territori delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
            
Vengono a decadere pertanto le precedenti definizioni di “zone rosse”, sostituite da questa più ampia area. Per queste aree si viene invitati a evitare gli spostamenti di persone fisiche in entrata, in uscita e all’interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative. Sono dunque ammessi gli spostamenti per motivi di lavoro, come informalmente chiarito da fonti autorevoli. Come già nei precedenti provvedimenti, anche questo DPCM invita a favorire le misure di telelavoro, smart working e lavoro agile tutte le volte che sia possibile, come anche a ricorrere alla fruizione di periodi di ferie per il personale, laddove compatibile. 

È sempre consentito il rientro presso la propria abitazione (sia esso domicilio o residenza o semplice abitazione). Non si ravvisano limitazioni alcune alla movimentazione delle merci. Al momento, devono anche ritenersi ancora valide e applicabili le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con propria circolare del 2 marzo scorso (cfr. nostra circolare 20/61/RM di pari data). Permane l’obbligo di informativa a carico di chi fino a 14 giorni prima della data di entrata in vigore del DPCM sia entrato in Italia dopo aver soggiornato nelle zone a rischio identificate dall’OMS.

Siamo in contatto con le autorità nazionali e locali al fine di coordinare al meglio i comportamenti da tenere in questa nuova fase evolutiva dell’emergenza, senza recare pregiudizio alle attività economiche e lavorative del Paese, in modo da poter assicurare al meglio possibile continuità operativa alle aziende nostre associate e, di conseguenza, a lavoratori e loro famiglie. A tal proposito vi invitiamo a segnalare all’associazione ogni situazione di difficoltà, limitazione agli spostamenti o all’operatività aziendale e personale affinché si possano individuare tempestive soluzioni a tutela delle aziende e dei lavoratori.

Con ogni probabilità, comunicheremo presto ulteriori aggiornamenti utili a tutti gli associati.
Da ultimo ricordiamo anche che sul sito di Confindustria è disponibile un’apposita area dedicata all’emergenza coronavirus e sempre aggiornata con le più recenti misure, provvedimenti e indicazioni in materia: www.confindustria.it/coronavirus.

Scarica il DPCM – 8 marzo 2020


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Aggiornamento e chiarimenti applicativi del DPCM (emesso l’8 marzo)  

1- Ordinanza della Protezione Civile n. 646

L’atto specifica che le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 che limitano la movimentazione di persone in entrata, in uscita e all’interno delle zone a contenimento rafforzato (il territorio della regione Lombardia e i territori delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) si applicano alle sole persone fisiche, fatta eccezione per coloro che devono spostarsi per comprovati motivi di lavoro (oltre alle altre motivazioni riportate). Risulta pertanto confermata l’interpretazione secondo la quale la movimentazione delle merci in partenza da, in arrivo in o in transito attraverso tali aree non subisce alcuna limitazione, così come lo svolgimento delle conseguenti attività lavorative da parte delle persone stesse.

2- Direttiva Ministero dell’Interno n.15350/117(2) /Uff III – Prot.Civ.

L’atto fornisce, tra le altre, indicazioni specifiche per le Prefetture che hanno il compito di svolgere i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dalle zone a contenimento rafforzato. In base a tale disposizione, le persone che si trovano nelle condizioni sopracitate potranno essere fermate dalle forze dell’ordine e invitate a comprovare i motivi degli spostamenti, cosa che potrà essere effettuata anche attraverso una autocertificazione rilasciata sul posto. In attesa delle indicazioni che i Prefetti forniranno, gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.

Per quanto riguarda la movimentazione delle merci, confermiamo che il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, limitatamente alle operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
Inoltre, in attesa che vengano definite da parte delle prefetture procedure omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;

b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;

c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

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+ 9 marzo 2020 +

Con il DPCM del 9 marzo sono state stese le misure di contenimento a tutta l’Italia fino al 3 aprile 2020.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 9 marzo 2020: il governo estende a tutto il territorio nazionale le limitazioni previste per le zone di contenimento individuate con
DPCM 8 marzo scorso.

Di fatto dunque, da oggi, si applicano le medesime limitazioni agli spostamenti di persone fisiche già oggetto di nostre comunicazioni e approfondimenti nelle giornate del 8 e 9 marzo scorsi. Rimangono invariati i chiarimenti interpretativi fin qui forniti da protezione civile e Ministero degli interni con proprie ordinanze. Risulta pertanto confermata la libertà di trasporto delle merci, così come lo svolgimento delle conseguenti attività lavorative da parte delle persone stesse, sull’intero territorio nazionale.

Le persone durante i propri spostamenti potranno essere fermate dalle forze dell’ordine e invitate a comprovare i motivi degli stessi, cosa che potrà essere effettuata anche attraverso una
autocertificazione rilasciata sul posto. Come già chiarito dalle autorità preposte, sempre in attesa delle eventuali indicazioni che i Prefetti vorranno fornire, gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.

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+ 11 marzo 2020 +

Con il DPCM 11 marzo 2020, in vigore dal 12 e fino al 25 marzo 2020, ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, sono sospese una serie di attività commerciali al dettaglio e di servizi di ristorazione, nonché quelle inerenti ai servizi alla persona. Rispetto a tali attività e servizi, il DPCM prevede una serie di deroghe. Tra le attività e i servizi consentiti, ci sono gli ipermercati, i supermercati e le attività delle lavanderie industriali.

Quanto alle attività produttive e professionali, il DPCM non ne sospende lo svolgimento, ma raccomanda che:
1) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
2) siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni (solo per le attività produttive);
3) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
4) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Inoltre, sempre con riferimento alle attività produttive e professionali, il DPCM raccomanda:
1) il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

In merito all’attuazione delle raccomandazioni per le attività produttive, il DPCM contiene anche una disposizione tesa a favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Quanto al trasporto pubblico, il DPCM consente aI Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio locale di linea e non di linea, al fine di ridurre e sopprimere i servizi in relazione agli interventi sanitari necessari, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Inoltre, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, potrà disporre la programmazione, con riduzione e soppressione, dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il DPCM garantisce poi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, purché sia assicurato il rispetto delle norme igienico- sanitarie.

Scarica il DPCM – 11 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale)

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+ 22 marzo 2020 +

Il testo del DPCM approvato il 22 marzo intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le nuove misure sono efficaci a partire dal 23 marzo 2020 (salvo quanto precisato nel seguito) e fino al prossimo 3 aprile.

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.
Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti.

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Allo stesso modo,  recependo una richiesta di Confindustria, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Si segnala che:
i) nell’elenco Allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco;
ii) sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione;
iii) per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

Si segnala, inoltre, che il DPCM precisa come le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile.

Scarica il DPCM – 22 marzo 2020
 

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