30/11/-0001

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, modificando l’art. 219 comma 5 del T.U. Ambientale relativo ai Criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggi, ha introdotto l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

In particolare, si dispone che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129 della Commissione.”

Ai sensi dell’art 3 della Direttiva 94/62/CE per “imballaggio” si intende “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione”.

L’obbligo riguarda in primo luogo i produttori di imballaggi ma è comunque previsto che gli operatori cooperino secondo il principio della responsabilità condivisa. La disposizione ha causato parecchi dubbi interpretativi e operativi. Infatti, in sede di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “Sostegni") la sua applicazione ha subito una prima sospensione fino al 31 dicembre 2021. Infine, il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 ha ancora rinviato al 1 luglio 2022 dell’entrata in vigore dell’etichettatura ambientale degli imballaggi. 

Il Provvedimento “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” entrato in vigore lo stesso 30 dicembre, prevede nello specifico:

Art.11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5». 

In sostanza:
– fino al 30 giugno 2022 è sospesa l’applicazione dell’art. 219 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi;
– i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;
– entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, 30 dicembre 2021, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5. 

Al fine di uniformare e facilitare l’applicazione delle disposizioni per tutti gli operatori.

* Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

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