23/05/2017
In etichetta lo stabilimento di produzione e/o confezionamento
Lo schema di decreto legislativo recante “La disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, è stato notificato il 30 marzo alla Commissione europea.
Trattandosi di norma tecnica, secondo quanto disposto dalla direttiva n. 1535/2005, dopo la notifica è previsto un periodo di sospensione fino al prossimo 3 luglio, durante il quale il provvedimento non potrà essere adottato dall’Italia. Il periodo potrebbe essere ulteriormente prorogato di 6 mesi, se la Commissione o un altro Stato membro emettessero un parere negativo circostanziato, ritenendo che la norma notificata possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Il decreto ha lo scopo di reintrodurre nel nostro ordinamento l’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari, quando tale sede non coincide con l’indirizzo dell’OSA responsabile.
Per esempio, nel caso dei prodotti commercializzati “per conto terzi”, che riportano in etichetta la ragione sociale e l’indirizzo di un OSA diverso dal produttore / confezionatore, la cui sede e ragione sociale, in base alle disposizioni del regolamento 1169/2011, può essere omessa.
Il regolamento n. 1169/2011, infatti, nell’elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti preimballati destinati al consumatore finale, all’art. 9 paragrafo, 1 lett. h), richiede solo “il nome, o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”, responsabile delle informazioni sugli alimenti.
Non è previsto l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, quale ulteriore informazione, che era invece tra le indicazioni obbligatorie del decreto legislativo 109/1992 (art. 3, comma, lett. f).
Il provvedimento nazionale ribadisce che l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione / confezionamento, non sarà obbligatorio per i prodotti di origine animale che, in base al regolamento 853/2004, riportano il marchio di identificazione, da cui si può identificare l’OSA produttore / confezionatore.
Sintesi del contenuto del provvedimento
Obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento
In base alle disposizioni del decreto, i prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o se diverso, di confezionamento.
Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati e i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare questa indicazione sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento in questione.
Modalità di indicazione
La sede dello stabilimento di produzione / confezionamento è indentificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento. L’indirizzo può essere omesso se la sola indicazione della località consente un’agevole identificazione dello stabilimento.
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, non è necessaria quando:
• la sede dello stabilimento di produzione confezionamento coincide con la sede dell’OSA responsabile richiesta dall’art. 9, paragrafo 1, lett h) del reg. n. 1169/2011.
• I prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione ai sensi del reg. 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del reg. 854/2004.
Se l’OSA responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento deve essere fatta con le stesse modalità che l’art. 13 del regolamento prescrive per le altre indicazioni obbligatorie (dimensione dei caratteri, visibilità, etc).
Sanzioni
La mancata indicazione della sede dello stabilimento con le modalità sopra indicate è sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 18.000 euro.
Applicazione
Le disposizioni del decreto, una volta emanato e pubblicato sulla G.U., avranno effetto a partire dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.
In base al principio di mutuo riconoscimento, le disposizioni del decreto non saranno applicabili ai prodotti preimballati provenienti da altri Paesi della UE, ma si applicheranno solo agli alimenti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia.
Lo Stato italiano, nella notifica alla Commissione europea, ha precisato che la lo scopo della proposta normativa è quello di “garantire, oltre a una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata tracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e di conseguenza, una più efficace tutela della salute”.
A prescindere dalle motivazioni che hanno portato lo Stato italiano ad adottare a livello nazionale un’informazione aggiuntiva rispetto alle disposizioni già armonizzate a livello comunitario con il reg. n. 1169/2011, sarebbe comunque stato auspicabile che la reintroduzione di tale obbligo fosse avvenuto, ove effettivamente necessaria, con una norma comunitaria, piuttosto che con una disposizione nazionale, vincolante solo per le aziende italiane, proprio per fare salvo il principio dell’armonizzazione delle disposizioni di etichettatura.
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