30/01/2014

Origine della carne fresca: adottato il Regolamento UE

Le carni fresche avranno presto la propria etichettatura d’origine. Lo scorso 17 dicembre, infatti, la Comunità europea ha adottato una norma d’attuazione del Regolamento 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) che fissa le regole per l’indicazione del Paese o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di suino, ovi-caprino e di pollame. Si tratta di una norma importante per il settore che supera le molte leggi illegittime (e quindi inattuate) che negli ultimi dieci anni l’Italia ha messo in campo.
Con questo intervento la comunità pone una serie di regole chiare, uniformi e auspicabilmente stabili per gli operatori del settore.
Si tratta di una soluzione che ASSICA ha sempre appoggiato per evitare di aggiungere i costi di un’etichettatura obbligatoria solo all’industria nazionale, sempre considerando che l’etichettatura di origine volontaria è sempre stata possibile. La norma europea dovrebbe adesso consentire alle imprese di macellazione di programmare i necessari investimenti per adeguare i sistemi di tracciabilità ed etichettatura alle nuove regole con la ragionevole certezza di implementare processi che non vengano superati da nuove norme. Usiamo il condizionale perché si intravedono pressioni per modificare le norme ancora prima che entrino in vigore, creando una dannosa incertezza e rischiando di accorciare i tempi concessi alle imprese per organizzare i propri sistemi informativi. L’etichettatura obbligatoria entrerà infatti in vigore il primo aprile 2015, tuttavia oggi che le regole del gioco sono (forse) chiare e definite, non è affatto escluso che molti operatori possano iniziare prima a etichettare con le nuove norme.

Tracciabilità aggiuntiva
Benché probabilmente per il nostro paese il sistema di tracciabilità sarà relativamente poco impattante (visto che importiamo sempre meno suini vivi da macello), appare evidente che le nuove norme obbligheranno le imprese a verificare e adeguare i propri sistemi di tracciabilità (con probabilmente qualche costo aggiuntivo).
L’art. 3 dispone infatti che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute e la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione. In ogni caso la dimensione di un lotto non deve superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita (lotto) devono corrispondere alle stesse indicazioni.
Il sistema di tracciabilità deve inoltre registrare gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e deve garantire la correlazione tra arrivi e partenze.

Le regole di etichettatura (allevamento e macellazione)
Concentrando l’analisi sul settore suinicolo, il regolamento di attuazione introduce l’indicazione obbligatoria del Paese o dei Paesi in cui l’animale da cui proviene la carne è stato allevato e macellato.
La norma individua anche le regole per definire il Paese di allevamento in caso di importazione di suinetti: nel caso in cui l’animale sia macellato dopo i 6 mesi d’età, si indicherà lo Stato membro o del Paese terzo dove hanno avuto luogo gli ultimi 4 mesi di allevamento, mente per gli animali macellati prima dei 6 mesi d’età (e con un peso vivo di almeno 80 kg) viene individuato lo Stato membro o Paese terzo dove l’allevamento del suino ha avuto luogo a partire dal momento in cui l’animale ha raggiunto i 30 kg di peso.
Qualora questi periodi di allevamento non siano rispettati, l’indicazione dovrà essere “Allevato in: diversi Stati membri dell’UE” (oppure, qualora la carne o i suini siano importati nella Comunità, dovrà essere “Allevato in: diversi Paesi non-UE” oppure “Allevato in: diversi Paesi UE e non-UE”).
Infine, per la carne di suino importata nell’UE di cui non si conosca il luogo di allevamento dell’animale l’indicazione deve essere la seguente: “Allevato in: non-UE, Macellato in: (nome del Paese terzo di macellazione)”.
Si tratta tuttavia di una indicazione di principio, visto che la comunità è esportatrice netta di carne di suino.

Origine unica
Se il suino è nato, allevato e macellato in un solo Paese (e l’operatore può dimostrarlo), l’etichetta può riportare una indicazione semplificata (e forse più efficace per il consumatore) che indica una sola origine (per esempio Origine: Italia) senza la necessità di indicare il luogo di allevamento e macellazione.

Carne macinata e rifilature di suino
Per la carne macinata e le rifilature (cd “trimmings”) di suino saranno possibili indicazioni semplificate, per evitare che i costi dell’etichettatura obbligatoria diventino tropo elevati rispetto al valore della merce (considerando che nelle rifilature è comune trovare carni di diverse origini). In particolare potrà essere utilizzata le diciture “Origine: UE” quando la carne macinata/rifilature sono prodotte esclusivamente da carne ottenuta da suini nati, allevati e macellati all’interno dell’UE, oppure indicazioni specifiche come “Allevato e Macellato in UE”, “Allevato e Macellato in: non-UE” “Allevato in: non-UE” e “Macellato in: UE”, eccetera.

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