29/10/2013
Sottoscritto Accordo nazionale di settore sul contratto a termine

In sintesi l’intesa, che modifica ed aggiorna l’art 18 del CCNL di categoria sulla base delle novità legislative sopravvenute (L. 99/2013):
– prevede l’impegno delle parti a presentare al Governo e alle Istituzioni una avviso comune per sollecitare l’esclusione dalla contribuzione aggiuntiva dell’1,4% non solo degli addetti alle attività di cui al D.P.R. 1525/1963, ma anche degli addetti alle lavorazioni considerate stagionali dagli accordi e contratti collettivi;
– precisa che l’Accordo di settore del 17.3.2008 sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
– prevede, in attuazione del rinvio operato dalla legge, l’applicazione di intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni (rispetto a quelli ordinari di legge, pari a 10 o 20 giorni tra un contratto ed un altro), rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi, per tutte le tipologie di assunzione a termine ex art. 1 del DLgs 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);
– individua, in attuazione del rinvio operato dal legislatore, ulteriori ipotesi di assunzione, rispetto a quella di legge, per le quali non è richiesto il requisito delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine (cd. ipotesi acausali di contratto a termine):
1. possibilità di instaurare un secondo rapporto a tempo determinato acausale, rispetto al primo rapporto acausale già previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi; tale secondo rapporto di lavoro acausale, a tempo determinato, potrà avere una durata non superiore alla durata del primo contratto comprensiva di eventuale proroga, e dovrà riguardare le stesse mansioni;
2. un rapporto a tempo determinato acausale, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, primo comma del DLgs 368/2001. Tale ipotesi si distingue dalla prima in quanto consente di riassumere con contratto acausale anche lavoratori precedentemente assunti a termine con causale dall’azienda.
– prevede la possibilità di non applicare intervalli temporali per le assunzioni acausali di cui al punto precedente. Resta ferma la possibilità di instaurare un secondo contratto acausale a prescindere dal lasso temporale intercorrente con il contratto precedente.
Si precisa che tutte le previsioni di cui sopra (intervalli ridotti, ulteriori ipotesi di contratti acausali, assenza di intervalli temporali per le ipotesi acausali) sono immediatamente esigibili, e pertanto non necessitano di ulteriori accordi a livello aziendale.
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