18 Ottobre 2024
Meat Sounding in Francia

(Di Silvia Bucci)
Il Consiglio di Stato francese ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE in merito alla compatibilità con il diritto comunitario delle norme francesi che vietano di utilizzare denominazioni associate a prodotti di origine animale per i prodotti alimentari a base vegetale. La Corte di Giustizia, quindi, dovrà stabilire se il diritto dell’UE ha già armonizzato le denominazioni e le etichette degli alimenti a un livello tale da non consentire agli Stati membri dell’UE di regolamentare ulteriormente questo settore.
LA NORMATIVA FRANCESE IN MATERIA DI MEAT SOUNDING
Nel luglio 2022 la Francia ha emanato un primo decreto (n. 2022-947) per vietare l’uso di denominazioni associate a prodotti di origine animale, per commercializzare alimenti contenenti una percentuale significativa di proteine vegetali. L’associazione “Protéines France” e altri esponenti dell’industria dei prodotti vegetali hanno depositato un ricorso contro la legge presso il Consiglio di Stato – che ne ha sospeso l’attuazione – e ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
In seguito, nel 2024 le Autorità francesi hanno adottato un nuovo decreto n. 2024-144 che abroga e sostituisce l’impugnato decreto n. 2022-947. Il decreto ha confermato il divieto di utilizzare denominazioni legate a prodotti di origine animale per alimenti a base di proteine vegetali e ha introdotto un elenco di denominazioni specifiche, tra cui filetto, bistecca, scaloppina e prosciutto, il cui utilizzo è vietato per designare prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.
Contestualmente è stato riportato anche un elenco di denominazioni di prodotti di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che può essere contenuta nei prodotti alimentari per i quali vengono utilizzati questi termini.
I QUESITI POSTI DAL CONSIGLIO DI STATO FRANCESE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Premesso che, in base all’art. 38 del Reg. n. 1169/2011, gli Stati membri non possono adottare disposizioni nazionali nelle materie armonizzate e già disciplinate da norme comunitarie, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali.
- Se nel divieto di informazioni che inducono in errore il consumatore, di cui all’articolo 7 del Regolamento n. 1169/2011, rientri l’utilizzo di denominazioni associate alla carne e ai prodotti a base di carne, per alimenti a base vegetale, con la conseguenza che agli Stati membri sarebbe preclusa la disciplina di tale materia e non potrebbero intervenire con disposizioni nazionali per disciplinare o vietare l’utilizzo di tali denominazioni.
- Se la regola di cui all’allegato VI, parte A, punto 4[1] (denominazioni degli alimenti e indicazioni specifiche che l’accompagnano), in combinato disposto con l’art. 17 (denominazione di vendita), del Regolamento n. 1169/2011, abbia espressamente armonizzato la possibilità di utilizzare denominazioni associate alla carne per alimenti nei quali la carne è sostituita con proteine vegetali.
Secondo tale disposizione, l’uso di una denominazione associata a un ingrediente normalmente presente nell’alimento (carne), che è stato sostituito con un altro ingrediente (proteine vegetali), è ammessa se alla denominazione è aggiunto l’ingrediente sostitutivo. Per esempio, “salsiccia vegetale”.
LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L’Avvocato Generale ha espresso le seguenti conclusioni.
1) L’art. 7 del Reg. n. 1169/2011 vieta all’OSA di fornire al consumatore informazioni ingannevoli sui propri prodotti. Ciò significa che la denominazione del prodotto non deve indurre il consumatore in errore per quanto riguarda l’identità, la natura e le qualità dell’alimento. L’art. 7, tuttavia, non stabilisce in concreto quali denominazioni siano ingannevoli per i consumatori.
La circostanza se una determinata denominazione induca in errore è una questione di fatto, che dipende dalla cultura (alimentare) e dalle connesse aspettative dei consumatori nello Stato membro in cui essa è utilizzata. Il Reg. n. 1169/2011 vieta agli Stati membri di stabilire con proprie norme, un generale divieto di ingannevolezza delle denominazioni. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire denominazioni legali con relativi requisiti per determinati alimenti mediante norme nazionali.
Per esempio, si stabilisce che certe denominazioni quali salsiccia, bistecca, etc. non possono essere utilizzate per alimenti contenenti proteine vegetali.
2) La regola di cui all’allegato VI punto 4 permette l’uso di denominazioni associate alla carne per alimenti a base di proteine vegetali riportanti indicazioni aggiuntive alla denominazione dell’alimento, soltanto se la denominazione associata alla carne non è una denominazione legale. Stabilendo una denominazione legale, il legislatore può vietarne l’uso per qualsiasi prodotto sostitutivo.
Adottando misure nazionali che vietano l’uso di determinate denominazioni usuali e descrittive, anche quando sono accompagnate da indicazioni aggiuntive, uno Stato membro trasforma legittimamente tali denominazioni usuali e descrittive in denominazioni legali. Gli articoli 7 e 17 del Regolamento n. 1169/2011 non impediscono agli Stati membri di adottare una misura nazionale che determini le percentuali di proteine vegetali al di sotto delle quali è consentito l’uso di denominazioni che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.
Stabilendo tali percentuali, gli Stati membri stabiliscono di fatto denominazioni legali. In sintesi, secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia, le norme nazionali che individuano specifiche denominazioni di vendita, usuali o descrittive, associate alla carne e ai prodotti a base di carne, vietandone l’utilizzo per alimenti vegetali, non sono incompatibili con le norme comunitarie, in quanto divenute “denominazioni legali”.
Il decreto francese, infatti, riporta in allegato l’elenco delle denominazioni di carne/prodotti di carne che non possono essere utilizzate per alimenti vegetali. Spetterà ora alla Corte di Giustizia Europea concordare o meno con il parere espresso dall’Avvocato Generale.
LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI MEAT SOUNDING
Le denominazioni riportate nel DM 21 settembre 2005 e successive modificazioni (prosciutto cotto, scelto, di alta qualità, salame, prosciutto crudo e culatello) sono denominazioni legali e, pertanto, possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti a base di carne. Recentemente, l’Italia ha emanato la legge 1° dicembre 2023 n. 173 recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
L’art. 3 “Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, ricalcante la norma francese, vieta per prodotti contenenti esclusivamente proteine vegetali, l’uso di denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, a produzioni a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne. A differenza del decreto francese, la legge italiana non riporta un elenco di denominazioni specifiche ma rinvia a un futuro decreto del MASAF che dovrà individuare un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, “se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell’alimento.”
Il decreto doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, 16 dicembre 2023, ovvero entro il 13 febbraio 2024. Al momento, non ci risulta siano ancora iniziati i lavori preparatori del decreto.
NOTE
[1] All. VI punto 4: Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca – oltre all’elenco degli ingredienti – una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa in prossimità della denominazione del prodotto.